Il preavviso del fermo interrompe la prescrizione
Confermato l’orientamento ormai prevalente presso le corti di legittimità e di merito
La notifica del preavviso di fermo da parte dell’agente di riscossione costituisce un atto che vale a costituire in mora il debitore, utile quindi ad interrompere il decorso della prescrizione del credito vantato dall’Erario.
Ad affermarlo la Cassazione, con l’ordinanza n. 5469 depositata ieri, pronunciatasi nei riguardi di un preavviso di fermo notificato a garanzia del pagamento di crediti di varia tipologia, fra i quali vi erano dei contributi camerali.
Partendo dal presupposto che il preavviso del fermo rappresenti un atto impugnabile in Commissione tributaria ex art. 19 del DLgs. 546/92, la Suprema Corte giunge a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quella cui erano giunti i giudici di secondo grado i quali, nonostante la notifica del preavviso di fermo, non avevano
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