Rimborso della retribuzione per il reinserimento di disabili dal 1° gennaio
La circolare n. 6 dell’INAIL chiarisce che il rimborso decorre dalla manifestazione di volontà
Tra le novità in materia di assicurazione INAIL, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto il rimborso del 60% della retribuzione effettivamente corrisposta dai datori di lavoro che impiegano soggetti disabili da lavoro nell’ambito di progetti di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro (si veda “Retribuzioni a carico dell’INAIL per il reinserimento dei disabili” del 21 gennaio 2019).
Ai sensi dell’art. 1, comma 533, il rimborso spetta in relazione alle retribuzioni erogate in favore di soggetti affetti da disabilità da lavoro destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possano attendere al lavoro senza la realizzazione
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