Il bonus R&S non può essere ceduto a terzi
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è applicabile né l’art. 43-bis del DPR 602/73, né l’art. 1260 c.c.
Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 non può essere ceduto a terzi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 72 pubblicata ieri, 8 marzo.
Nel caso di specie, una società, che ha maturato con riferimento al 2016 il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, ha ceduto un ramo d’azienda senza ricomprendere il credito d’imposta, che è quindi rimasto nella sua disponibilità. Data la ridotta operatività commerciale, la società ritiene di non poter recuperare il residuo credito d’imposta mediante compensazione, né può richiederlo a rimborso per espresso divieto normativo, ma ritiene che tale credito possa essere ceduto ad altra società di capitali.
Con particolare riferimento alle modalità di ...
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