Decadenza dubbia con riacquisto e poi rivendita nei cinque anni della prima casa
L’interpretazione letterale porterebbe ad affermare la decadenza, posto che le novità della L. 208/2015 sembrano limitate alle condizioni agevolative
Può succedere che un contribuente, avendo acquistato la “prima casa” (es. immobile Alfa nel 2016) con le agevolazioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, si trovi a dover mettere in vendita l’immobile, già nel 2017. Nell’attesa di vendere l’abitazione, lo stesso ne acquista un’altra (l’immobile Beta), chiedendo le agevolazioni prima casa, nella speranza di vendere l’immobile Alfa entro un anno, come consentito dal comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86. Si ipotizzi che egli non riesca ad alienare l’immobile Alfa entro 1 anno e, quindi, rinunci al beneficio sull’acquisto di Beta, chiedendo la liquidazione dell’imposta
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