Bancarotta anche per il concordato preventivo senza fallimento
La punibilità non dipende dall’effettiva successiva instaurazione della procedura fallimentare
Le fattispecie di bancarotta impropria, fraudolenta e semplice, relative agli amministratori di società (oltre che ai direttori generali, sindaci e liquidatori) sono applicabili, ex art. 236 comma 2 L. fall., al concordato
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