Bancarotta anche per il concordato preventivo senza fallimento
La punibilità non dipende dall’effettiva successiva instaurazione della procedura fallimentare
Le fattispecie di bancarotta impropria, fraudolenta e semplice, relative agli amministratori di società (oltre che ai direttori generali, sindaci e liquidatori) sono applicabili, ex art. 236 comma 2 L. fall., al concordato preventivo, anche se non interviene poi il fallimento, essendo il decreto di ammissione a detta procedura equiparato, agli effetti penali, alla sentenza dichiarativa dello stesso. Questo il principio di diritto espresso dalla sentenza della Cassazione n. 13191 di ieri.
Il ricorrente, nell’ambito di un procedimento cautelare de libertate, aveva sostenuto l’illegittimità della misura restrittiva applicatagli, facendo riferimento al disposto dell’art. 238 L. fall. ove si prevede che, per i reati di bancarotta fraudolenta e semplice, l’azione penale è ...
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