Voucher baby sitting non prorogato, indicazioni dall’INPS sulle domande presentate entro fine 2018
I “voucher baby sitting” potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2019, mentre il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido potrà essere fruito fino al 31 luglio 2019. Con il messaggio n. 1353 di ieri l’INPS ha fornito indicazioni a chi abbia presentato domanda entro il 31 dicembre 2018.
Dallo scorso 1° gennaio, le lavoratrici madri che abbiano terminato il congedo di maternità e abbiano diritto di fruire, anche solo parzialmente, del congedo parentale non possono più presentare domanda per l’accesso al contributo per i servizi di baby sitting e per i servizi all’infanzia (“voucher baby sitting”). L’ultima legge di bilancio (L. 145/2018) non ha infatti disposto il rinnovo del beneficio, introdotto dall’art. 4 comma 24 lett. b) della L. 92/2012 per il triennio 2013-2015 e prorogato per il 2017-2018 dall’art. 1 commi 356 e 357 della L. 232/2016.
Per quanto riguarda il contributo per l’acquisto di servizi di baby sitting erogato con le modalità del Libretto Famiglia, come anticipato le beneficiarie potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi entro la fine di quest’anno, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto Famiglia, come indicato nel messaggio n. 1428/2018 (si veda “Contributo per servizi di baby sitting assegnato con il Libretto Famiglia” del 31 marzo 2018).
Se, al 31 dicembre 2019, residuano mesi interi di beneficio non fruito, essi saranno considerati oggetto di rinuncia con ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale. Al riguardo, l’INPS ricorda che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili. La procedura del Libretto Famiglia, dal 31 dicembre 2019, bloccherà quindi la possibilità di fruire del contributo, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.
In relazione al contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati, l’INPS precisa che oltre il termine del 31 luglio 2019 non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a tale termine. Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.
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