Slitta al 30 aprile il bilancio di previsione degli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario
Con il DM 28 marzo 2019, in corso di pubblicazione nella G.U., è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2019 il termine entro cui deve essere deliberato il bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, adottata ai sensi dell’art. 1 comma 714 della L. 28 dicembre 2015 n. 208.
Il menzionato comma 714, si ricorda, estende a tutti i Comuni che hanno presentato procedure di riequilibrio pluriennale a norma dell’art. 243-bis del DLgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) (c.d. “pre-dissesto”) i più ampi termini temporali previsti dai principi contabili armonizzati per il ripiano del disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui: 30 anni anziché 10 anni (cfr. nota ANCI novembre 2015).
Il predetto termine viene invece ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 giugno 2019 per i Comuni interessati negli ultimi anni da gravi eventi sismici, ossia:
- i Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 di cui all’art. 1 comma 2 del DL n. 39/2009;
- i Comuni colpiti dal sisma nel centro Italia del 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL n. 189/2016;
- i Comuni della Provincia di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella G.U. 2 gennaio 2019 n. 1.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41