Ritenute sui dividendi intra Ue solo nei casi di abuso
Solo in presenza di costruzioni non genuine si giustifica il diniego dei benefici delle direttive, anche se la Corte Ue non ha sciolto tutti i dubbi
Verifica dello status di beneficiario effettivo in caso di pagamenti intra Ue di dividendi e divieto di pratiche abusive sono concetti che rischiano di “confondersi”: è quanto si desume anche dalla lettura delle c.d. “sentenze danesi” della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26 febbraio 2019.
Secondo il Commentario al modello OCSE, anche nella sua versione del 2017, il diretto percipiente di dividendi è considerato beneficiario effettivo al ricorrere di due presupposti:
- i proventi devono essere a lui fiscalmente imputabili nel suo Stato di residenza;
- il percipiente deve disporre del potere di impiego e godimento dei dividendi stessi, escludendo quindi da tale qualità le società conduit e le società che dispongono di poteri così ridotti da essere mere fiduciarie
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