Competenza delle perdite su crediti alla prova della derivazione rafforzata
In caso di procedura concorsuale, perdita deducibile dalla data della relativa apertura
In capo alle società che applicano il principio di derivazione rafforzata, i requisiti di deducibilità delle perdite su crediti continuano ad essere definiti dall’art. 101 comma 5 del TUIR, il cui ultimo periodo (come modificato dalla L. 147/2013, con effetto dal 2013) stabilisce che gli elementi certi e precisi, atti a consentire tale deducibilità, sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
Come sottolineato dalla circ. Assonime n. 14/2017 (parte II, § 2.4, nota 166), tale circostanza comporta che, già dal 2013, le risultanze contabili hanno assunto rilevanza fiscale, nel senso che già da tale anno la cancellazione del credito dal bilancio, nel rispetto delle condizioni e modalità indicate dall’OIC 15, costituisce
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41