Ai fini IVA conta la classificabilità catastale
L’opzione per l’applicazione dell’imposta alle cessioni di fabbricati risulta vincolata a questo criterio se il classamento non è ancora stato effettuato
La cessione di fabbricati nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale costituisce operazione rilevante ai fini dell’IVA regolata dall’art. 10 comma 1 nn. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72 che individua i casi di imponibilità e di esenzione sia per i fabbricati abitativi che per quelli strumentali.
La distinzione tra le due tipologie di fabbricati avviene esclusivamente sulla base della classificazione catastale, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
Le cessioni di fabbricati abitativi costituiscono operazioni esenti da IVA, salvo quelle effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o che su di essi hanno eseguito (anche tramite imprese appaltatrici) gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001, purché poste in essere
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41