L’invio tardivo della lettera di intento può essere violazione formale
Riconosciuta l’applicabilità della sanzione fissa anche nella disciplina previgente
Secondo quanto sancito nella sentenza n. 209/21/18 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, costituisce una violazione di carattere “formale” quella commessa dal fornitore che ha effettuato tardivamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore abituale, così come prevedeva la disciplina in materia anteriore rispetto alle modifiche di cui al DLgs. 175/2014.
Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate aveva irrogato al cedente la sanzione amministrativa proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta prevista dall’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97 nella versione applicabile ratione temporis.
Confermando quanto sancito dai giudici di primo grado (C.T. Prov. Milano ...
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