I prodotti vegetali surgelati possono fruire dell’aliquota IVA del 4%
Nella risposta a consulenza giuridica n. 16/2019 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha individuato il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini IVA, alle cessioni di “ortaggi grigliati surgelati” con aggiunta di olio. La risposta dell’Agenzia delle Entrate, come in situazioni analoghe a quella in esame, si fonda sul parere tecnico della Direzione centrale Legislazione e Procedure doganali appartenente all’Agenzia delle Dogane.
I prodotti oggetto della consulenza giuridica, secondo le Dogane, possono essere classificati nell’ambito del Capitolo 07 della Tariffa Doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili”, alla voce 0710: “ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati”.
Richiamando quanto riportato nelle Note esplicative al Sistema armonizzato relativo alla voce 0710 l’Agenzia delle Dogane precisa che “questa comprende gli ortaggi e i legumi congelati che, se presentati allo stato fresco o refrigerato, rientrano nelle voci da 0701 a 0709. Tali ortaggi o legumi sono generalmente congelati industrialmente attraverso un processo di surgelamento e possono anche essere stati cotti in acqua o al vapore prima della congelazione. Ne sono per contro esclusi gli ortaggi o i legumi cotti con altri procedimenti o preparati con altri ingredienti”.
L’aggiunta di una piccola percentuale di olio (circa 3%), “spraizzata” sul prodotto non ne modifica la classificazione, in quanto gli ortaggi non sono prefritti. L’olio, infatti, come dichiarato dall’istante, nella fattispecie considerata non ha alcuna funzione di condimento, ma bensì serve come antiagglomerante.
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