Pensioni del «secondo pilastro» svizzero tassate al 5%
Si conferma che è possibile applicare l’imposta sostitutiva anche se le prestazioni o le rendite risultano incassate all’estero
Il sistema previdenziale svizzero si basa sul c.d. “sistema dei tre pilastri”:
- il primo pilastro, che garantisce il minimo essenziale nella vecchiaia e in caso di decesso dell’assicurato (AVS), nonché di perdita di guadagno in seguito a invalidità (AI) è obbligatorio e comprende anche l’indennità di perdita di guadagno (IPG) e l’assicurazione contro la disoccupazione (AD);
- il secondo pilastro, anch’esso obbligatorio, costituito dalla previdenza professionale integrativa (c.d. LPP o legge sulla previdenza professionale);
- il terzo pilastro, basato sulla previdenza privata individuale che risulta facoltativo.
La DRE Lombardia con la risposta all’istanza di interpello n. 904-255/2019 è intervenuta sull’imposizione delle rendite LPP incassate all’estero, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41