Le attività di culto non rientrano tra quelle previste per gli ETS
Le norme del Codice del Terzo settore si applicheranno agli enti religiosi al verificarsi delle ipotesi ex art. 4, comma 3 del DLgs. 117/2017
Con la nota n. 3734/2019, il Ministero del Lavoro ha espresso un parere relativo alla richiesta di chiarimenti della Regione Emilia Romagna su iscrizioni e successive attività di controllo nei confronti di associazioni di promozione sociale (APS).
In particolare, l’ente ha fatto presente che nello statuto di alcuni di tali soggetti sono presenti clausole statutarie che, ancorché in modo non prevalente, prevedono lo svolgimento di attività di culto, svolta promiscuamente con la tipica attività di promozione sociale in sedi e locali per cui è prevista l’applicazione della disciplina di favore prevista dall’art. 71 del Codice del Terzo settore (CTS), che prevede la compatibilità con tutte le destinazioni d’uso di sedi e locali in cui si svolge l’attività nonché l’utilizzo
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