Illegittimo l’incremento dell’IRAP per le banche deciso dalle Regioni per il 2002
L’aliquota del 4,65% applicabile dal 2011 può invece essere variata fino allo 0,92%
Con la sentenza n. 128, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle maggiorazioni delle aliquote IRAP, deliberate per il 2002 da parte delle Regioni Lazio, Marche e Sicilia, con riferimento alle banche, agli altri soggetti finanziari e alle assicurazioni.
Alle stesse conclusioni era giunta la sentenza n. 177/2014 con riferimento all’aumento stabilito dalla Lombardia in ordine ai medesimi soggetti e per lo stesso anno.
Si ricorda che, in via transitoria, per i citati soggetti, l’art. 45 comma 2 del DLgs. 446/97 (c.d. decreto IRAP) aveva fissato l’aliquota IRAP al 5,4% per gli anni dal 1998 al 2000, al 5% per il 2001 e al 4,75% per il 2002.
Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 16 comma 3 del DLgs. 446/97, alcune Regioni (tra
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41