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Contrasto sulla necessità di iscrizione nell’elenco dei professionisti per i giornalisti collaboratori fissi

/ REDAZIONE

Giovedì, 30 maggio 2019

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La Cassazione, con ordinanza n. 14262/2019, ha domandato alle Sezioni Unite di chiarire se, ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l’attività giornalistica svolta dal collaboratore fisso, anche in modo esclusivo e continuativo, richieda l’iscrizione nell’elenco dei professionisti o sia sufficiente l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti.
In giurisprudenza è infatti emerso un contrasto sul punto.

Secondo un primo orientamento (tra le pronunce più recenti, Cass. n. 3177/2019), l’attività di giornalista svolta da un collaboratore fisso in modo continuativo ed esclusivo richiede l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, a pena di nullità del contratto per violazione di norme imperative; in tal caso, ai sensi dell’art. 2126 c.c., il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Secondo tale impostazione, il collaboratore fisso ha lo stesso know how del redattore e, come per quest’ultimo è richiesta l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, anche il collaboratore fisso, nella misura in cui esercita la professione in modo continuativo ed esclusivo, deve esserlo.

Secondo un diverso orientamento, espresso con l’ordinanza in commento, non necessariamente il collaboratore fisso deve essere iscritto nell’elenco dei professionisti anche qualora eserciti l’attività giornalistica in modo esclusivo e continuativo, ben potendo essere iscritto solo nell’elenco dei pubblicisti.

Secondo tale pronuncia, infatti, la distinzione di cui all’art. 1 della L. 69/63 (per cui sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista e sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi) non risulta nell’art. 45, in cui – a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 198/2016 – viene richiesta, per l’esercizio della professione di giornalista, solo l’iscrizione all’albo, nell’elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti. Le Sezioni Unite dovranno quindi stabilire quale impostazione sia da prediligere.

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