Con la consecuzione tra procedure concorsuali crediti prededucibili
La consecuzione tra le procedure presuppone la mancanza di discontinuità dell’insolvenza
Con sentenza n. 14713, depositata ieri, la Corte di Cassazione è chiamata a stabilire se il credito che scaturisce da “atti legalmente compiuti” dall’imprenditore in pendenza del termine per il deposito della proposta e del piano (relativo ad un concordato c.d. “in bianco”), ove sopravvenga il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, sia di per sé prededucibile ex art. 161 commi 6 e 7 del RD 267/42, ovvero sia necessario un giudizio di funzionalità agli interessi della massa ex art. 111 del RD 267/42.
In primo luogo, la Suprema Corte osserva che i crediti di terzi, che scaturiscono da “atti legalmente compiuti” dall’imprenditore dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva, sono “astrattamente prededucibili” ...
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