Prorogatio solo per gli amministratori di società in house
Il regime previsto dal DL 293/1994 non vale per gli organi di controllo
L’art. 11 comma 15 del DLgs. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) deve essere letto nel senso che il regime di prorogatio previsto dal DL 293/1994 si applica ai soli organi amministrativi delle società in house di cui all’art. 16 del DLgs. 175/2016.
Sono queste le conclusioni dell’atto di indirizzo formulato dall’Osservatorio sulla finanza locale e la contabilità degli enti locali e pubblicato ieri, 30 maggio 2019, dalla Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno.
Più in dettaglio, l’art. 11 comma 15 del DLgs. 175/2016 stabilisce che agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il DL 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994 n.
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