Per la diffida accertativa si concilia solo in sede monocratica
Per l’INL un accordo conciliativo in sede differente da quella ex art. 11 del DLgs. 124/2004 non può sortire effetti sull’iter della diffida accertativa
L’unica sede valida per una conciliazione, successiva ad una diffida accertativa per crediti patrimoniali, è quella prevista nelle forme e nelle modalità disciplinate dall’art. 11 del DLgs. 124/2004, ossia quella avanti al conciliatore monocratico. Questo è quanto emerge dalla lettera circolare n. 5066 del 30 maggio, con la quale l’INL fornisce precise indicazioni operative ai propri uffici periferici, invitandoli, di fatto, a non considerare eventuali accordi conciliativi che avvengano in sedi differenti, quali quelle svolte presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 410 c.p.c., in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. o nelle forme della risoluzione arbitrale ai sensi dell’art. 412 c.p.c. Ciò quando tali accordi avvengano in una fase successiva
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