Non punibilità per chi denuncia la corruzione
L’autodenuncia deve manifestarsi prima di avere notizia dello svolgimento delle indagini, ma ci sono luci e ombre sulla premialità
La legge 3/2019 dedicata alle “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (nota come “spazzacorrotti”) ha, tra l’altro, inserito nel codice penale una nuova causa di non punibilità collegata ad una sorta di “pentitismo” o di “autodenuncia” nell’ambito delle attività corruttive.
L’art. 323-ter c.p. prevede, infatti, che non sia punibile chi ha commesso alcune fattispecie nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia ...
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