Se l’operazione precede l’ingresso nel forfetario niente nota di variazione
Resta la possibilità di richiesta di restituzione dell’IVA non dovuta nel caso di procedura infruttuosa
Con la risposta a interpello n. 190, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cedente che ha optato per il regime IVA “forfetario” non può recuperare, mediante la nota di variazione, dal cessionario in amministrazione straordinaria, l’IVA – soggetta alla liquidazione secondo la contabilità di cassa – non versata. Il cedente deve far concorrere nell’ultima liquidazione IVA in regime ordinario, l’imposta non incassata, versando il relativo importo, salvo presentarne all’Erario la domanda di restituzione ex art. 30-ter del DPR 633/72, qualora le fatture restassero insolute all’esito della procedura concorsuale.
Nel caso in esame, il soggetto passivo optava (per il periodo d’imposta 2015) per la liquidazione dell’IVA ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41