La nuova Convenzione Italia-Cina ripropone la stabile organizzazione di servizi
L’ipotesi è integrata se l’attività si protrae per oltre 183 giorni nel corso di 12 mesi
Proseguendo l’esame della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Cina (si veda “Nuova Convenzione Italia-Cina contro le doppie imposizioni sul reddito” del 15 giugno 2019) si sottolinea che l’art. 5, recante la definizione di stabile organizzazione, include tre disposizioni che derogano alla normale prassi convenzionale italiana.
Il comma 3, lett. b) ripropone l’ipotesi della stabile organizzazione di servizi (analogamente all’art. 5, comma 2, lett. h) della Convenzione in vigore), la quale si ritiene integrata in caso di prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un’impresa per mezzo di dipendenti o di altro personale, purché le attività di tale natura si protraggano (per lo stesso progetto o per un progetto collegato) ...
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