Illegittimo il fallimento senza la risoluzione del concordato
Smentita la Cassazione che ammette la dichiarazione di fallimento omisso medio
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 16 maggio 2019 n. 1148, ha stabilito che la dichiarazione di fallimento della società in concordato preventivo è inammissibile senza la preventiva risoluzione del concordato ex art. 186 del RD 267/42. Con questo intervento, viene smentito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, invece, propende per la legittimità della dichiarazione di fallimento, c.d. omisso medio, non preceduta dalla risoluzione del concordato omologato (Cass. nn. 29632/2017 e 17703/2017).
Secondo questo indirizzo, in particolare, i crediti falcidiati per effetto del concordato costituiscono nuove obbligazioni rispetto al debito originario, pertanto, l’inadempimento del patto concordatario rappresenta una “nuova insolvenza” del debitore
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