Dal 1° agosto termini processuali sospesi
In primis la sospensione opera per ricorsi, anche soggetti a mediazione, e appelli
L’art. 1 della L. 742/69 stabilisce che i termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. Tale regola non soffre deroga per i termini processuali che caratterizzano il processo tributario,
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