Dal 1° agosto termini processuali sospesi
In primis la sospensione opera per ricorsi, anche soggetti a mediazione, e appelli
L’art. 1 della L. 742/69 stabilisce che i termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. Tale regola non soffre deroga per i termini processuali che caratterizzano il processo tributario, a condizione che, naturalmente, si tratti di termini processuali, quindi, sintetizzando, dal termine per la notifica del ricorso in avanti.
Così, a titolo esemplificativo, soggiacciono alla sospensione feriale:
- il termine per il ricorso giurisdizionale, di 60 giorni dalla ricezione dell’atto ex art. 21 del DLgs. 546/92 (non ha rilevanza il fatto che, essendo l’atto impugnato del valore sino a 50.000 euro, il processo sia soggetto alla fase di mediazione, in quanto l’atto con cui si impugna il provvedimento impositivo è pur sempre un ricorso);
- il termine ...
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