Avvio del processo telematico con nuove responsabilità per i difensori
Conseguenze per l’attestazione di conformità dei documenti consegnati dai clienti
Nel processo tributario il difensore è chiamato ad attestare, previa sottoscrizione, la conformità dell’atto depositato rispetto a quello consegnato o spedito, secondo quanto previsto con l’art. 22 comma 3 del DLgs. 546/92 a mente del quale “in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente”.
Tale attestazione, ovviamente, non è necessaria nel caso in cui la notifica sia stata curata dagli ufficiali giudiziari, in considerazione
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