Illegittima la cartella non preceduta dell’esito del controllo formale
La Cassazione giunge a conclusioni opposte rispetto al caso della liquidazione automatica
È nulla la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta dovuta a seguito di controllo automatizzato, la cui eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza n. 15654 dell’11 giugno 2019, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo la C.T. Reg., l’Ufficio non avrebbe potuto procedere a iscrizione a ruolo se non dopo avere inviato la preventiva comunicazione di irregolarità dovuta ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73.
La Cassazione ha ribaltato l’esito decretando la legittimità della cartella ...
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