Piattaforme statiche escluse dall’«alto mare»
Ai fini della non imponibilità una nave può essere considerata adibita alla navigazione in alto mare solo se usata per muoversi nello spazio marittimo
Con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-291/18 Grup Servicii Petroliere SA, avente a oggetto l’interpretazione dell’ambito di applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 148 comma 1 lett. a) e c) della Direttiva IVA, la Corte di Giustizia ha confermato le conclusioni dell’Avvocato Generale, che l’avevano escluso con riferimento alla cessione di una piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, utilizzata prevalentemente “in alto mare” in posizione immobile per sfruttare giacimenti marini di idrocarburi.
I giudici unionali premettono innanzitutto che quelle previste dall’art. 148 della direttiva IVA costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione – peraltro derivanti, senza soluzione di continuità, dalle disposizioni ...
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