Anche il rallentamento è di ostacolo alla funzione di vigilanza
La nozione di ostacolo deve essere interpretata alla luce del principio di offensività
La Cassazione, nella sentenza n. 29377, depositata ieri, si sofferma sulle principali caratteristiche del reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
La fattispecie in questione è contemplata dall’art. 2638 c.c.
In particolare, è disposto che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41