Per semplificare l’impegno cumulativo si poteva fare uno sforzo in più
Egregio Direttore,
il decreto crescita modifica finalmente la disciplina dell’impegno all’invio telematico ammettendo esplicitamente la prassi dell’impegno cumulativo, che in effetti alcuni studi già utilizzavano ma per la quale mancava un via libera ufficiale.
Dice la nuova norma ex art. 3 comma 6-bis del DPR 322/1998: “Se il contribuente o il sostituto d’imposta conferisce l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d’imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta
Se si fosse voluto semplificare davvero, però, si sarebbe potuto fare uno sforzo in più.
Innanzitutto, stabilendo che l’impegno cumulativo possa essere rilasciato anche per adempimenti non ancora “esistenti” alla data dell’impegno. Se l’impegno è contenuto nell’incarico professionale, questo è esplicitamente escluso e non è chiaro se sia consentito per l’impegno “fuori incarico”.
Poi non si capisce la durata dell’impegno. L’unica cosa chiara è che, se non viene indicata una data limite, l’impegno si considera dato fino al 31 dicembre del terzo anno successivo. Ma l’impegno può essere “a revoca” o c’è, comunque, il limite del terzo anno successivo e poi bisogna far di nuovo “girare” le carte? E se viene indicata una scadenza inferiore, anche in questo caso comunque l’incarico si considera dato fino al 31 dicembre del terzo anno successivo?
Avremo comunque da indicare la data dell’impegno in dichiarazione.
Dovremo “mappare” le date in cui abbiamo rilasciato l’impegno per non sbagliarne il riporto in dichiarazione (che anche a fare un invio massivo di impegni a [ogni] inizio d’anno, saranno comunque diverse per i clienti arrivati “dopo” e per i nuovi adempimenti).
Dovremo comunque stare attenti alle tardive/integrative per le quali si dovrà comunque rilasciare un diverso e specifico impegno (se l’impegno è precedente più di 30 giorni scatta la sanzione per l’intermediario).
Ora, considerato peraltro che l’indicazione della data dell’impegno in dichiarazione ha senso solo per le tardive/integrative, una vera semplificazione sarebbe la seguente:
- l’impegno si presume rilasciato, anche in forma verbale, e non è necessario indicarne la data in dichiarazione;
- solo in caso di contestazioni da parte del contribuente, e relativi controlli, l’intermediario dovrà essere in grado di documentare il fatto di essere stato incaricato (anche per comportamenti concludenti – e sarà interesse dell’intermediario documentare per iscritto l’impegno nei casi in cui valuti che questo sia necessario);
- la data dell’impegno in dichiarazione dovrà essere indicata solo per le tardive/integrative (dove in effetti il termine per l’invio è 30 giorni dall’impegno).
Ferruccio Covio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova
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