Non opera il raddoppio dei termini con accertamento sotto la soglia di punibilità
L’operatività del raddoppio va valutata al momento dell’emissione dell’accertamento, senza dar rilievo agli accadimenti successivi
Talvolta la giurisprudenza ha riscontrato un utilizzo pretestuoso da parte degli uffici dello strumento del raddoppio dei termini di accertamento.
In base alla disciplina precedentemente contenuta negli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, se nel corso della verifica si riscontravano seri indizi circa la commissione di un reato ex DLgs. 74/2000, i termini per la notifica degli avvisi di accertamento, in relazione all’anno in cui l’illecito è stato commesso, venivano raddoppiati, solo nel caso in cui la denuncia penale fosse stata trasmessa entro il periodo ordinario di decadenza dall’accertamento.
Tale disciplina è stata abrogata dalla L. 208/2015, a decorrere dall’anno 2016, con riferimento alle dichiarazioni da presentare nel 2017.
La normativa è stata oggetto ...
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