Non imponibili le esportazioni con prove «alternative» certe
La giurisprudenza inizia ad ammettere questo principio anche per le esportazioni «indirette»
Per le esportazioni “indirette”, in cui i beni vengono consegnati in Italia al cliente non residente ed è il cliente che, direttamente o tramite terzi, provvede a trasportare i beni al di fuori del territorio dell’Unione europea, la prova dell’esportazione, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera b) del DPR 633/72, è costituita dalla vidimazione apposta dalla dogana sulla fattura.
Con prassi costante l’Amministrazione finanziaria ha sempre ritenuto che, per tale tipologia di esportazione, l’unica prova ammessa per l’applicazione del regime della non imponibilità IVA fosse il timbro apposto dall’ufficio doganale sulla fattura, senza che possano avere alcun rilievo le eventuali altre prove documentali, che dimostrino inequivocabilmente l’effettiva
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