Senza acquisizione d’ufficio documenti richiesti a un’altra amministrazione
Violato l’art. 6 dello Statuto solo quando il contribuente ha formalmente comunicato l’esistenza di un contestuale controllo presso le Dogane
L’obbligo di cooperazione tra amministrazioni ex art. 6, comma 4 della L. 212/2000 – che finisce con il vietare all’Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti e informazioni già in possesso proprio o di altre amministrazioni pubbliche – non esime il contribuente dall’onere di informare l’Agenzia delle Entrare del deposito della documentazione richiesta presso un altro Ufficio.
Tale principio è stato riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15147 del 3 giugno 2019.
Il caso esaminato riguardava un avviso di accertamento relativo al recupero IVA posto a carico di una società per l’anno d’imposta 2009, preceduto da una richiesta di documentazione probatoria, non onorata dall’interessata in ragione dell’avvenuta ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41