In materia contributiva estratto di ruolo non impugnabile in via autonoma
Ciò vale, però, solo se il titolo esecutivo stragiudiziale è stato regolarmente notificato
Ai fini della riscossione dei contributi e dei premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, il DLgs. 46/99 (artt. 24 e ss.) prevede espressamente l’iscrizione a ruolo, atto formato dall’ente impositore e successivamente trasmesso al soggetto incaricato della riscossione (oggi, l’Agenzia delle Entrate), che provvede ad incardinare il credito in una cartella di pagamento, a notificare quest’ultima nonché a svolgere l’attività esecutiva conseguente.
Esclusivamente con riferimento alle entrate dell’INPS, dal 1° gennaio 2011 l’attività di riscossione è preceduta dalla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (art. 30 comma 1 del DL 78/2010 – conv. in L. 122/2010; cfr. circ. INPS n. 168/2010); tale avviso viene notificato al debitore ...
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