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Contratto di messa a disposizione di locali più servizi non sempre con registrazione obbligatoria

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 luglio 2019

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta interpello n. 318/2019, ha affermato che il contratto con cui una società concede l’utilizzo di spazi per la realizzazione di corsi professionali, opportunamente attrezzati per la realizzazione di tali corsi, non realizza una locazione immobiliare, bensì un diverso contratto di messa a disposizione degli spazi attrezzati fornendo ulteriori servizi, al fine di agevolare l’attività formativa.

Di conseguenza, il contratto, risultando imponibile a IVA, non rientra tra gli atti per i quali è obbligatoria la registrazione in termine fisso ex art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, se è redatto con scrittura privata non autenticata (art. 5 comma 2 del DPR 131/86).
Se, invece, il contratto è formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, esso deve essere registrato in termine fisso (art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86).

Peraltro, sia nel caso in cui si proceda alla registrazione in termine fisso, che nel caso in cui si provveda alla registrazione al ricorrere del caso d’uso, l’imposta di registro è dovuta nella misura di 200 euro, in applicazione del principio di alternatività IVA/registro previsto all’art. 40 del DPR 131/86.

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