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Per Assonime la tenuta della documentazione per l’autodeterminazione per il Patent box è facoltativa

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 luglio 2019

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Assonime ha pubblicato ieri la propria risposta (Consultazioni n. 5/2019) alla procedura di consultazione pubblica, indetta dall’Agenzia delle Entrate, sullo schema di provvedimento che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura di ruling, in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal DL n. 34/2019 in materia di Patent box (si veda “Regole della determinazione diretta per il Patent box in consultazione” del 18 luglio).

Assonime osserva prima di tutto che la scelta del provvedimento di configurare la tenuta della documentazione (§ 6.4) come una condizione da integrare in via obbligatoria per la fruibilità stessa dell’agevolazione Patent box non sembrerebbe trovare adeguato riscontro nel dato testuale dell’art. 4 del DL 34/2019.
In particolare, i commi 2 e 6 sembrerebbero porre riferimento alla tenuta della documentazione come a un onere facoltativo che – ove correttamente adempiuto e tempestivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate – è in grado di proteggere il contribuente dall’applicazione delle sanzioni amministrative in ipotesi di rettifica della quota di reddito agevolato autoliquidata.

L’associazione ritiene inoltre che siano opportuni chiarimenti sui § 7 e 8 dello schema di provvedimento, dedicati rispettivamente ai contribuenti che abbiano avviato una procedura di Patent box non ancora conclusa e agli esercizi antecedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 per i quali il contribuente intende beneficiare dell’autoliquidazione.

Infine, secondo Assonime, la comunicazione della documentazione correttamente predisposta – sollevando il contribuente dalla applicazione delle sanzioni amministrative – dovrebbe riverberare i propri effettivi positivi anche per quanto riguarda la protezione dalle sanzioni penali per infedele dichiarazione previste, al superamento delle relative soglie, dall’art. 4 del DLgs. 74/2000.


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