È compravendita il conferimento di un immobile ipotecato a seguito di mutuo
Per la riqualificazione, la contestazione dell’Ufficio non necessita di applicare la normativa antiabuso
Nel caso di liberazione dell’aumento di capitale sociale deliberato da una società mediante il conferimento di beni immobili, per i quali sia stata accesa un’ipoteca a garanzia del finanziamento erogato al conferente, l’importo di quest’ultimo è da ritenersi il corrispettivo della – dissimulata – operazione di compravendita.
Lo afferma l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 12492/2019, nel respingere il ricorso del contribuente avverso la sentenza della C.T. Reg., che aveva ribaltato quella dei giudici di primo grado.
Il contenzioso nasceva da un avviso di accertamento – anno di imposta 2004 – con il quale era stata contestata al contribuente l’IRPEF relativa alla plusvalenza in ragione del conferimento in una società di un terreno edificabile, determinandola
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