ACCEDI
Venerdì, 9 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Coadiutore nel fallimento anche senza iscrizione nell’Albo

Il Codice della crisi e dell’insolvenza introduce la figura dell’esperto «in luogo del curatore»

/ Antonio NICOTRA

Giovedì, 5 settembre 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il coadiutore nella procedura fallimentare ex art. 32 comma 2 del RD 267/42 adempie ad un’opera integrativa dell’attività del curatore, svolgendo le funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito e per gli scopi della procedura concorsuale ed assumendo la veste di ausiliario del giudice.

La nomina di tale figura è assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l’affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l’opera prestata non è riconducibile al rapporto di prestazione d’opera professionale ex art. 2231 e ss. c.c., atteso che la curatela fallimentare si avvale del coadiutore per ricevere un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura. Il coadiutore, infatti, è officiato dal fallimento per svolgere la

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU