Coadiutore nel fallimento anche senza iscrizione nell’Albo
Il Codice della crisi e dell’insolvenza introduce la figura dell’esperto «in luogo del curatore»
Il coadiutore nella procedura fallimentare ex art. 32 comma 2 del RD 267/42 adempie ad un’opera integrativa dell’attività del curatore, svolgendo le funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito e per gli scopi della procedura concorsuale ed assumendo la veste di ausiliario del giudice.
La nomina di tale figura è assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l’affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l’opera prestata non è riconducibile al rapporto di prestazione d’opera professionale ex art. 2231 e ss. c.c., atteso che la curatela fallimentare si avvale del coadiutore per ricevere un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura. Il coadiutore, infatti, è officiato dal fallimento per svolgere la
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