Coadiutore nel fallimento anche senza iscrizione nell’Albo
Il Codice della crisi e dell’insolvenza introduce la figura dell’esperto «in luogo del curatore»
Il coadiutore nella procedura fallimentare ex art. 32 comma 2 del RD 267/42 adempie ad un’opera integrativa dell’attività del curatore, svolgendo le funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito
...Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941