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I titoli di viaggio integrati possono essere emessi dalla società affidataria del servizio

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 agosto 2019

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È legittima l’emissione dei titoli di viaggio integrati direttamente da parte della società affidataria della progettazione, coordinamento e gestione del sistema tariffario integrato, della gestione dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione del servizio pubblico, mentre il servizio di trasporto è poi reso dalle aziende concessionarie che provvedono, altresì, alla vendita del biglietto per conto della società affidataria. È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 22 pubblicato ieri.

Se conformi alle disposizioni contenute nel DM 30 giugno 1992, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i predetti documenti fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 12 della L. 413/91 sono titolo idoneo a documentare il corrispettivo relativo all’attività di trasporto, purché siano anche rispettati gli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla disciplina fiscale:
- comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle società concessionarie che rendono il servizio di trasporto;
- indicazione nel titolo di trasporto della particolare natura dello stesso;
- fatturazione da parte delle singole società concessionarie dei corrispettivi a essi riferibili.
Sono confermati, pertanto, i chiarimenti forniti con la C.M. n. 10/93.

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