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Dolo «variabile» nella bancarotta fraudolenta documentale

/ REDAZIONE

Venerdì, 2 agosto 2019

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La Cassazione, nella sentenza n. 35093/2019, precisa come la bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/1942, sia integrata da due condotte alternative che, rispettivamente, delineano la bancarotta documentale:
“specifica” (“ha sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le scritture contabili”);
“generale” (“li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”).

Anche sotto tale versante l’ordinamento fa carico all’imprenditore insolvente di tenere un comportamento attivo volto a dimostrare non solo la situazione economica nella sua attualità, ma anche la consistenza della pregressa gestione, con lo scopo di consentire la migliore ricostituzione possibile dell’asse attivo sul quale la procedura potrà effettuare la liquidazione, poiché i libri e le scritture contabili non costituiscono solo un fatto interno all’impresa ma sono anche destinati a tutelare i terzi che con l’impresa vengono a contatto.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, per l’ipotesi “generale” la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell’intenzione dell’agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; mentre il dolo specifico, configurato dalla locuzione “con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”, è richiesto soltanto per le ipotesi di bancarotta documentale “specifica”.

L’utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale “specifica” fa ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto (animus lucrandi); sicché la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all’affermazione di responsabilità.

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