Finalità perseguite da indicare in modo specifico nei contratti di prossimità
Il Tribunale di Firenze esclude la validità di un accordo ex art. 8 del DL 138/2011 solo genericamente finalizzato ad una maggiore occupazione
Lo strumento del contratto di prossimità, disciplinato dall’art. 8 del DL 138/2011, conv. L. 148/2011, ha conosciuto nel corso dell’ultimo anno una notevole diffusione, dopo anni di sporadiche ed eccezionali applicazioni, soprattutto per introdurre deroghe alla disciplina del decreto dignità che limita il ricorso ai contratti a termine ed alla somministrazione, valutata dalla parti sociali eccessivamente restrittiva in alcuni contesti (sul tema si veda “Deroga ai vincoli sui contratti a termine con la contrattazione di prossimità” del 27 maggio 2019).
Una certa prudenza nella stipula degli accordi previsti dall’art. 8 del DL 138/2011 è, però, d’obbligo. La portata di tali intese è molto ampia, potendo derogare nelle materie individuate dalla norma alle disposizioni ...
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