La Cassazione detta le linee sulla «prova di resistenza»
Il contraddittorio sarebbe servito per rideterminare l’imponibile
È nullo l’avviso di accertamento a tavolino IVA se il contribuente allega in giudizio documentazione contabile che, ove il contraddittorio preventivo si fosse svolto, avrebbe potuto produrre già in fase istruttoria per favorire un esito diverso della verifica. È questo il principio desumibile dalla lettura della sentenza n. 20747 depositata dalla Cassazione il 1° agosto scorso, in cui viene a delinearsi un caso di superamento della c.d. prova di resistenza e di conseguente annullamento dell’atto per violazione del contraddittorio preventivo.
Il caso oggetto della sentenza riguardava un avviso di accertamento induttivo notificato a una persona fisica a seguito dell’omessa compilazione della sezione dedicata all’IVA nell’ambito del modello UNICO (la parte relativa
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