Donazione di partecipazioni che rafforzano il controllo senza esenzione
L’esenzione dall’imposta non sembra potersi applicare al trasferimento di quote di minoranza a beneficiario già detentore del controllo
L’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 prevede un’esenzione dalle imposte sulle successioni o donazioni per il trasferimento gratuito, mortis causa o inter vivos (anche tramite patto di famiglia), di aziende o partecipazioni a favore dei discendenti o del coniuge del disponente. In caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali, affinché possa applicarsi l’esenzione, è richiesto:
- che il trasferimento consenta al donatario di acquisire o integrare il controllo della società ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.;
- che i beneficiari del trasferimento detengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Tale ultima condizione deve essere oggetto di dichiarazione, da rendere contestualmente alla
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