Insinuazione del credito artigiano con privilegio generale
Non è sufficiente l’iscrizione all’Albo degli artigiani, ma è necessario che il lavoro sia preminente al capitale o l’apporto professionale sia qualificante
Con sentenza n. 22379, depositata ieri, la Cassazione stabilisce che, ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare, l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della L. 443/85 non è condizione sufficiente affinché il credito “artigiano” goda del privilegio generale di cui all’art. 2751-bis c.c.
Nel caso di specie, il tribunale rigettava l’opposizione formulata dal creditore avverso il provvedimento del giudice delegato che escludeva la natura privilegiata del credito ex art. 2751-bis n. 5 c.c. da insinuare al passivo fallimentare. Rilevava, in particolare, il tribunale che non poteva considerarsi dirimente il dato dell’iscrizione dell’opponente all’Albo delle imprese artigiane ed inoltre che nell’attività
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