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IL PUNTO / IAS

Deducibilità IRAP del TFR in «presa diretta» limitata

Osservando invece la deduzione nella sua natura di norma agevolativa si potrebbe godere del beneficio secondo i valori giuridicamente maturati

/ Guerino RUSSETTI

Lunedì, 16 settembre 2019

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L’accantonamento al TFR secondo lo IAS 19 è rilevato nelle componenti di quote di benefici maturati (service cost) e di oneri di attualizzazione (interest cost), imputati a Conto economico, nonché di utili/perdite attuariali (correzioni di precedenti stime in virtù di modificate ipotesi attuariali), imputati a OCI.

La disciplina IRES di riferimento, contenuta nell’art. 2, comma 4 del DM 1° aprile 2009 n. 48 (Regolamento IAS), consente di dedurre tali accantonamenti fino a concorrenza dell’importo del debito per TFR maturato secondo le disposizioni civilistiche (contenute nell’art. 2120 c.c. e nei singoli contratti collettivi).
In tal modo, anche in presenza di accantonamenti superiori/inferiori a quelli previsti delle disposizioni del codice civile, la deduzione fiscale

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