L’autoriciclaggio entra nella truffa dei diamanti
Irrilevante il fatto che i nuovi acquisti, effettuati con il provento della truffa, risultino dal bilancio
La Cassazione, nella sentenza n. 37606, depositata ieri, ha stabilito che è configurabile il reato di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.) nella condotta dell’amministratore di fatto di una società che, dopo aver truffato taluni soggetti, vendendo loro diamanti ad un prezzo superiore al loro valore, per il tramite di informazioni fasulle su questo profilo e sulle modalità dell’investimento, reimpiega il profitto di tale reato (presupposto) nell’attività imprenditoriale della società, acquistando da società estere altri diamanti in funzione della loro successiva rivendita.
Nessuna rilevanza, rispetto a tali condotte, è da attribuire al fatto che le operazioni di acquisto di nuovi diamanti con il profitto della truffa si presenti “tracciabile”, perché risultanti
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41