Canone «a scaletta» legittimo anche con aumento non legato a elementi oggettivi
Le parti sono libere di prevedere un corrispettivo crescente, purché non intendano aggirare i limiti previsti in tema di svalutazione monetaria
Nelle locazioni ad uso non abitativo, la determinazione del canone “a scaletta”, ossia la pattuizione, inserita al momento della conclusione del contratto, secondo cui il canone sarà corrisposto in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto contrattuale, è legittima anche se l’aumento nel tempo del canone non è collegato a elementi oggettivi e predeterminati.
Nelle locazioni commerciali, infatti, le parti possono liberamente determinare il canone locativo, anche prevedendo che il canone aumenti, purché ciò sia pattuito in sede di conclusione del rapporto e non nel corso dello stesso e salvo che le parti non abbiano in realtà voluto neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, aggirando i limiti posti dall’art.
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