È discriminazione diretta stabilire un trattamento migliore per una religione
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs. 216/2003 non si possono trattare in maniera diversa, in base alla religione, situazioni paragonabili
La normativa in materia di lavoro e amministrazione del personale nel corso degli anni si è adeguata alle esigenze di una società sempre più multietnica e multiculturale. Ne sono un esempio gli accordi presi dallo Stato italiano con l’Unione delle Comunità Ebraico Italiane (L. 101/89), l’Unione Induista Italiana (L. 246/2012), o con l’Istituto Buddista Italiano (L. 130/2016).
Ciò ha indotto il legislatore a intervenire anche in tema di non discriminazione. Tra i provvedimenti principali si ricorda la L. 300/70, c.d. Statuto dei lavoratori, il quale rappresenta una delle conquiste sindacali più importanti di quegli anni. Lo Statuto oltre a sancire il diritto di esprimere il proprio pensiero sui luoghi di lavoro a tutti i lavoratori, senza distinzione (art. 1), dispone il divieto
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