Fruizione del riposo settimanale con deroghe
Le 24 ore ininterrotte di riposo settimanale devono essere cumulate con le 11 ore di riposo giornaliero
La generalità dei lavoratori dipendenti ha diritto a un periodo di riposo ogni sette giorni (settimanale), di regola nella giornata di domenica, da fruire consecutivamente al riposo giornaliero (art. 9, comma 1 del DLgs. 66/2003): l’ammontare totale delle ore di riposo consecutive è dunque pari a 35, che corrispondono a 24 ore ininterrotte di riposo settimanale, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero (art. 7 del DLgs. 66/2003). La mancata concessione del cumulo con il riposo giornaliero determina, a carico del datore di lavoro, l’applicazione di sanzioni (circ. Min. Lavoro n. 8/2005 e Cass. n. 24/2018).
Il periodo di riposo consecutivo non deve, comunque, essere tassativamente fruito ogni sette giorni, ma può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni ...
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