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Sanzione anticontraffazione con codice tributo «3022» se irrogata dalla polizia locale

/ REDAZIONE

Sabato, 5 ottobre 2019

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Con la risoluzione n. 84 pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento con modello F24 della sanzione ex art. 1 comma 7 del DL 35/2005 per il contrasto della contraffazione.

La citata norma prevede, per l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale, una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 100 e i 7.000 euro.

Qualora l’acquisto sia invece effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro.

All’accertamento delle violazioni possono provvedere, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

La risoluzione n. 84/2019 ha istituito il codice tributo “3022” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunalearticolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35” nel caso la sanzione sia irrogata dalla polizia comunale. Vengono anche illustrate le modalità di compilazione del modello F24.

Qualora invece la sanzione amministrativa sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è effettuato, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “3021”, istituito con la risoluzione n. 47/2005

Per questa sanzione non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione.

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