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Sono deducibili i costi risarciti con i contributi «detassati» per il sisma

/ REDAZIONE

Martedì, 8 ottobre 2019

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 390 di ieri, ha chiarito che sono deducibili i costi sostenuti per la delocalizzazione delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici e risarciti con i contributi “detassati” ex art. 47 del DL 189/2016.
Considerato che il citato art. 47 (relativo alla detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici) persegue la medesima ratio e ha una formulazione letterale simile a quella dell’art. 3. comma 1, lettera l), del DL n. 39/2009, secondo l’Agenzia possono trovare applicazione i chiarimenti forniti con riferimento a tale disposizione dalla circ. n. 44/2010 (§ 2.2).

In tale documento è stato chiarito che “il contributo ricevuto per il risarcimento danni in un esercizio successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso costituisce sopravvenienza attiva che non concorre alla determinazione del reddito se è prevista l’irrilevanza fiscale del contributo stesso. I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati, nel caso di specie in seguito al sisma che ha colpito la Regione Abruzzo, sono deducibili tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR, quanto ai fini dell’IRAP. In linea generale, eventuali contributi erogati per la copertura di dette perdite concorrerebbero ordinariamente alla formazione del reddito senza produrre alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi coperti. La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo, non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alle scorte danneggiati”.

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